Trattamento integrativo e ulteriore detrazione: i chiarimenti dell’Agenzia
Le due misure, l’una strutturale, il trattamento integrativo, l’altra temporanea in quanto prevista per il solo anno 2020, l’ulteriore detrazione fiscale, decorrono entrambe dal 1° luglio 2020 e devono essere rapportate al periodo di lavoro prestato.
Introdotte dal decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3 per i percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, hanno lo scopo di ridurre il cuneo fiscale per quei contribuenti le cui fasce di reddito complessivo non superino i 40.000 euro all’anno d’imposta e nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla detrazione per reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del Tuir. Nel reddito complessivo confluiscono tutti i redditi previsti dal nostro ordinamento tributario ed ai fini della sua determinazione occorre fare riferimento anche ai redditi esenti per specifiche tipologie di lavoratori (ad esempio docenti, ricercatori o soggetti impatriati). L’Agenzia ricorda che devono essere considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti, non quelli dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Stante la determinazione del reddito complessivo, altro concetto è rappresentato dalla capienza dell’imposta lorda. Le misure spettano se il lavoratore risulti percettore di un reddito di lavoro dipendente e assimilato la cui imposta lorda risulti superiore alla detrazione fiscale spettante ai sensi dell’articolo 13 del Tuir. Pertanto, per determinare la capienza non è possibile fare riferimento a tutti i redditi conosciuti, ma soltanto a quelli de lavoro dipendente o assimilato.
I due benefici verranno applicati automaticamente dal sostituto d’imposta, quindi il sostituito dovrà comunicarlo espressamente nel caso in cui non ne desideri l’applicazione.
Dato che nel corrente anno d’imposta si dovrà procedere al conguaglio anche del bonus fiscale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 è importante ricordare che nonostante il 2020 sia un anno bisestile il limite massimo erogabile dai benefici in parola sarà paria a 365 giorni. Dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano 181 giorni, dal 1° luglio al 31 dicembre 184 giorni.
Al fine della salvaguardia del credito il decreto Rilancio ha stabilito che le somme derivanti dal bonus fiscale e dal trattamento integrativo debbano essere erogate anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto delle misure legate alla percezione di prestazioni di cassa integrazione o congedi Covid-19. Per far ciò il sostituto dovrà prendere a riferimento la retribuzione contrattuale.
In fase di conguaglio, nel caso in cui si riscontri la mancata spettanza dei benefici in epigrafe e l’importo da restituire risulti superiore a 60 euro il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Tale disposizione non si applica in caso di cessazione, dove evidentemente il recupero avverrà in un’unica soluzione. In caso di incapienza della retribuzione occorrerà seguire la disposizione di cui all’articolo 23 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 secondo cui «L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».
In ultimo l’Agenzia elenca una serie di esempi relativi all’esposizione in F24 del trattamento integrativo ricordando che il principio da seguire è quello di cassa, fatta eccezione per le retribuzioni di dicembre pagate entro il 12 gennaio dell’anno successivo per cui convenzionalmente si dovrà esporre nella sezione mese “12” e nella sezione anno “2020”.
Consulta la Circolare Agenzia Entrate 14 dicembre 2020, n. 29/E