LEGALE – Strada dissestata privata di uso pubblico: chi paga i danni?
Se la strada è privata, ma aperta al pubblico, il Comune è responsabile della sua manutenzione e dell’eventuale risarcimento dei danni. Così ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 3216 del 7 febbraio 2017.
La vicenda: una signora aveva citato in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito a una caduta su una strada dissestata, anche se privata. La Cassazione ha accettato la richiesta di risarcimento in quanto “la natura privata della strada non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.
Decide di chi è a carico la manutenzione del suolo non tanto la proprietà, ma l’uso che di esso ne fa il pubblico. Se una strada privata è collegata inevitabilmente a quella pubblica, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di garantire il passaggio di veicoli e pedoni in condizioni di totale sicurezza. Nel caso quindi ci siano buche o insidie nascoste che causano la caduta accidentale del passante, il Comune, e non il proprietario dell’immobile, è tenuto a risarcirlo. Questo perché, se il Comune permette alla collettività di transitare su una proprietà privata, si fa carico anche di verificare la manutenzione della strada e delle aree a essa limitrofe.
Attenzione però: per poter essere risarcito, il pedone deve dimostrare di esser stato attento e in condizioni tali da non poter evitare facilmente il sinistro. Quindi, se la buca è nascosta e insidiosa, sì al risarcimento, mentre per buche di grandi dimensioni e di facile individuazione non è previsto alcun risarcimento del danno.