LEGALE – Vietata la costruzione di opere sulla pubblica via, anche se di proprietà del condominio

LEGALE – Vietata la costruzione di opere sulla pubblica via, anche se di proprietà del condominio

buildings-1836478_1920

Il Comune di Marcanagolis ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione irrogata ai sensi dell’art. 21 co. 1 e 4 del Cds. Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto che la strada, sulla quale erano state costruite le opere non autorizzate, fosse di proprietà del condominio e, pertanto, non soggetta alle disposizioni contenute nell’art. 2 Cds.

 

Con sentenza n. 14367/2018 la Suprema Corte, accogliendo le doglianze del Comune, ha ritenuto che ciò che rileva ai fini dell’art. 2 Cds non è la titolarità pubblica o privata della via bensì la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico la  quale è sufficiente a giustificare la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. A confermarlo è lo stesso comma sesto dell’art. 2 ai sensi del quale le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali nonostante siano, per definizione, di proprietà privata anche in caso di destinazione ad uso pubblico.