LEGALE – Quando l’amministratore va iscritto alla gestione commercianti
La Cassazione ha precisato che l’amministratore di una società va iscritto anche alla gestione commercianti presso l’Inps solo se presta la propria attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto è necessario un apporto personale all’attività di impresa con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo.
È stato infatti respinto il ricorso presentato dall’INPS perché l’Istituto non è riuscito a provare realmente il tipo di attività svolta dall’amministratore. In virtù della carica rivestita, quest’ultimo era iscritto alla gestione separata e l’INPS ha emesso nei suoi confronti una cartella di pagamento dei contributi dovuti alla gestione esercenti attività commerciali. Se il tribunale ha accolto la domanda dell’Inps, la Corte d’appello ha ribaltato la decisione stabilendo che l’amministratore non aveva l’obbligo della doppia iscrizione (Ordinanza 04 maggio 2018, n. 10763).
Per la Cassazione, quando si parla di partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento di un’attività esecutiva o materiale, unitamente ad un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale e occorre distinguere tra prestazione di lavoro e attività di amministratore in quanto per l’iscrizione alla gestione commercianti è richiesta la partecipazione all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre, qualora il socio si limiti a esercitare l’attività di amministratore, dovrà essere iscritto solo alla gestione separata. Nel caso in esame, l’Inps non è riuscita a provare il tipo di attività svolta dal soggetto in questione, e di conseguenza il ricorso è stato rigettato.