LEGALE – Non basta l’avvocato nella mediazione, la parte deve essere presente
Per il corretto svolgimento della procedura di mediazione è indispensabile che la parte sia presente agli incontri, non potendo farsi rappresentare dal proprio difensore.
Con una recente pronuncia il Tribunale di Vasto (17 dicembre 2018), dando seguito all’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la sola presenza dell’avvocato in mediazione impedisce l’avveramento della condizione di procedibilità, la quale presuppone la regolarità del procedimento.
Non solo, l’assenza ingiustificata costituisce violazione di un obbligo di legge che espone la parte (attrice/istante, o convenuta/invitata in mediazione) alle conseguenze negative previste dall’art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 28/2010. Tuttavia, la possibilità di delegare un soggetto terzo non è sempre preclusa, tale soluzione è infatti possibile in presenza di alcune condizioni: l’impedimento a partecipare agli incontri sia “oggettivo, assoluto e non temporaneo”, il delegato sia a conoscenza delle ragioni del conflitto e abbia il potere di prendere decisioni vincolanti.
A ogni modo, il soggetto delegato non potrà mai essere l’avvocato difensore delle parti nel giudizio il cui compito, nella procedura di mediazione, è limitato all’assistenza della parte presente agli incontri.