LEGALE – In malattia svolge attività che ne pregiudicano la guarigione: licenziato
È legittimo il licenziamento del dipendente che, durante la sua assenza dal lavoro per malattia, svolge attività pesanti che possono pregiudicare la guarigione e ritardare il rientro al lavoro.
La vicenda: un dipendente assente per malattia svolgeva lavori incompatibili con la patologia e che gli impedivano quindi di ristabilirsi e tornare in servizio rapidamente. L’azienda, venuta a sapere di quest’attività parallela tramite un’agenzia investigativa, aveva licenziato il lavoratore per giusta causa.
Il lavoratore impugnava il licenziamento ma il tribunale di Novara, con sentenza del 13 novembre 2017, lo ha ritenuto invece legittimo, in ordine ad alcuni principi:
- Gli accertamenti e le prove ottenute dagli investigatori sono stati ritenuti legittimi e quindi utilizzabili in giudizio.
- Il Giudice può considerare a fondamento della propria decisione qualsiasi prova acquisita agli atti e, quindi, anche le presunzioni se gravi, precise e concordanti
- Non è vietato svolgere attività esterna in malattia a meno che questa attività basti a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una “simulazione fraudolenta”, o altrimenti, in base alla patologia del dipendente, che questa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro al lavoro
- Se quindi, durante l’assenza per malattia, il lavoratore svolge attività che impediscano di rientrare al lavoro nei tempi giusti, fa venir meno il rapporto di fiducia con il suo datore di lavoro e quindi è legittimo il licenziamento ex art. 2119 cod. civ.