LEGALE – La Cassazione esamina la necessità della presenza delle parti in mediazione.
Il tema relativo alla necessaria partecipazione personale della parte durante il tentativo di mediazione è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza di merito, orientata nel senso di negare la possibilità di farsi rappresentare dal proprio avvocato difensore.
La Corte di Cassazione (Sentenza 27 marzo 2019, n. 8473), investita per la prima volta della questione, ha chiarito i presupposti affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ricordato che la comparizione delle parti in mediazione è
necessaria, in quanto prevista e voluta dal legislatore.
La motivazione deve riscontrarsi nel fatto che solo il dialogo tra le parti e il mediatore consente di
raggiungere un accordo o di superare una questione controversa nella maniera più vantaggiosa possibile. Tuttavia, la necessità che la parte compaia personalmente in mediazione non preclude del tutto alla stessa di delegare un altro soggetto e, dunque, anche il proprio avvocato.
Tuttavia, sottolineano i giudici, il difensore che rappresenta la parte deve essere dotato di procura speciale “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei
diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
In altre parole, una procura, anche notarile, rilasciata in favore dell’avvocato che si limiti a conferire allo
stesso ogni potere giudiziale e stragiudiziale, non attribuendo la rappresentanza sostanziale della parte, non è
idonea alla sostituzione di quest’ultima in sede di mediazione.