LEGALE – Fatture false: il prestanome è colpevole anche se minacciato
Il prestanome è penalmente responsabile dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche se sostiene di essere stato costretto, suo malgrado, a partecipare all’illecito.Così è stato stabilito dalla sentenza n.47972 del 14/11/2016. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha infatti confermato la condanna di un imputato che, in quanto amministratore di diritto di una s.r.l., ha emesso diverse fatture false. E a nulla è servita la giustificazione dell’imputato, di essere stato costretto ad agire così dall’amministratore di fatto e sotto la minaccia di licenziamento.La sentenza impugnata aveva escluso l’idoneità delle vessazioni subite dal prestanome a provare lo stato di necessità ex art. 54 c.p., per due ragioni:
– Da una parte la durata per nulla breve (due anni), del periodo di attività di amministratore di diritto, nonché firmatario delle fatture, e la mancanza da parte dell’imputato, di comportamenti atti a denunciare l’amministratore di fatto o a trovare un’altra occupazione.
– È stato inoltre evidenziato che l’amministratore di diritto era a conoscenza già in precedenza dell’emissione di fatture false, dal momento che erano state rilasciate attestazioni liberatorie fasulle di pagamenti ricevuti.Secondo la Corte Suprema la motivazione dei giudici è ragionevole e in linea con i principi di legittimità espressi dalla giurisprudenza.