LEGALE – È licenziabile senza preavviso chi passa il badge per il collega assente
È legittimo il licenziamento senza preavviso di chi timbra il cartellino per il collega facendolo risultare in servizio quando invece è assente. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 25374/2017.
I fatti: due lavoratrici erano state licenziate perché in più occasioni avevano passato il badge reciprocamente, coprendo l’assenza della collega. La Cassazione ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva non erano provate in via indiziaria le condotte a loro addebitate.
Nel ricorso si era censurata anche la decisione del giudice, sostenendo la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il datore di lavoro era stato esonerato dalla prova dei fatti che avevano determinato il licenziamento, e l’uso illegittimo dell’art. 2729 c.c., in materia di prova presuntiva, sostenendo che la loro condotta sarebbe stata determinata da fatti ignoti o non provati quali il movente di profitto o il reciproco beneficio.
La Cassazione fa notare invece che l’art. 2729 c.c. esclude il ricorso alla prova presuntiva nei soli casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, limite che non riguarda l’ambito del processo del lavoro e che l’ordinamento processuale si ispira ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, tale per cui tutti i mezzi di prova hanno pari valore.
La Corte d’Appello ha ripercorso le modalità di svolgimento del servizio di centralino e delle prestazioni lavorative in questione. Il personale dell’Azienda timbrava il cartellino a inizio e fine turno, in un locale apposito dove erano lasciati i badge. All’inizio di ogni mese erano consegnate a ciascun dipendente le registrazioni del mese precedente perché le controllasse e rilevasse eventuali errori o anomalie.
Ma non era avvenuta alcuna contestazione. Le stesse infatti, avevano dichiarato di non aver fatto alcun controllo sui dati delle registrazioni delle presenti, nonostante avessero beneficiato più volte di ore di assenza retribuite.
Il vero intento delle lavoratrici era quindi di ottenere con l’inganno una retribuzione non a loro non dovuta. Evidentemente una condotta dolosa e lesive del vincolo di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro, tale da non permettere la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro.
La Cassazione ha quindi confermato il licenziamento senza preavviso.