LEGALE – È improcedibile l’Appello se la parte non partecipa alla mediazione

LEGALE – È improcedibile l’Appello se la parte non partecipa alla mediazione

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Con sentenza datata 23 maggio 2018, la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato improcedibile la domanda azionata per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione. Tale conclusione dipendeva dal fatto che la parte, senza giustificato motivo, non aveva preso parte personalmente al primo e unico incontro di mediazione svoltosi in primo grado.

 

Ritengono i giudici di merito che, l’obbligo di preventiva mediazione di cui all’art. 8 del D.lvo n. 28/2010 può ritenersi rispettato solo in caso di presenza personale della parte e non invece quando a comparire è esclusivamente difensore. D’altro canto, se così non fosse, verrebbe meno lo stesso scopo dell’istituto volto a favorire la comunicazione tra soggetti in conflitto e non certo ad imporre un incontro tra difensori e mediatore che gli stessi potrebbero attuare direttamente senza formalità ed esborsi.

 

La Corte ha poi continuato, affermando la possibilità per il giudice dell’appello di rilevare d’ufficio l’insussistenza o l’invalidità della procedura di mediazione non apprezzata tempestivamente in primo grado, atteso che l’esperimento di mediazione obbligatoria rappresenta un indefettibile presupposto per l’inizio e la prosecuzione del processo.

 

Risulterebbe illogico che il giudice dell’impugnazione possa ritenere nulla la sentenza di primo grado per aver il giudicante omesso di rilevare l’irritualità della mediazione e, allo stesso tempo, consentire un’eventuale sanatoria, riesaminando il merito della domanda.