LEGALE – Condominio: è responsabile dei danni anche il direttore dei lavori

LEGALE – Condominio: è responsabile dei danni anche il direttore dei lavori

Condominio: è responsabile dei danni anche il direttore dei lavori

Per i difetti di costruzione del condominio sono tutti responsabili: l’appaltatore che ha costruito lo stabile, il progettista e anche il direttore dei lavori. È preciso compito di quest’ultimo infatti verificare che l’opera sia conforme al progetto e che sia costruito in base alle regole della tecnica e secondo il capitolato.

 

Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza 8700/2016, richiamando l’articolo 1669 del Codice Civile in materia di rovina e difetti di cose immobili. Il condominio, in seguito a danni da infiltrazioni di acqua e umidità aveva citato in giudizio l’impresa costruttrice dell’edificio, per ottenere il risarcimento. La società aveva invece negato ogni responsabilità chiamando invece in causa il progettista e direttore dei lavori.

 

La causa arriva in Cassazione, che conferma la responsabilità del direttore dei lavori. Quest’ultimo concorre infatti alla cagione dell’evento dannoso sia nel caso in cui non si accorga del rischio, da lui obbligatoriamente richiesto, sia che si dimentichi di impartire le direttive o che non esprima il suo dissenso se i lavori non vengono eseguiti come da lui richiesto.

 

La sua responsabilità ha quindi tutte le caratteristiche della responsabilità extracontrattuale, che può concorrere con quella del committente e dell’appaltatore, se le rispettive azioni o omissioni hanno contribuito causalmente a provocare il danno.