LEGALE – Affitto: i contratti a canone concordato estesi a tutta Italia
Mini riforma dei contratti di locazione concordati per 2017. Tra le novità, in tutti i comuni d’Italia e non solo nei centri “ad alta tensione abitativa” sarà possibile scegliere la formula 3+2, alternativa al contratto 4+4 e con canone compreso tra un limite massimo e minimo fissato da accordi territoriali. Così ha stabilito il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2017.
Nel dettaglio, il contratto a canone concordato ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile per altri 2 anni, a condizione che entrambe le parti si trovino d’accordo. Solo in caso di gravi motivi l’inquilino può disdire anticipatamente il contratto con un preavviso di 6 mesi, mentre il locatore deve rispettare i limiti contrattuali. Quest’ultimo può dare disdetta del contratto dopo i primi 3 anni, ma solo a condizioni particolari, tra cui il caso in cui intenda adibire l’immobile a propria abitazione, o la necessità di ristrutturare l’immobile. Al termine dei 5 anni si ha facoltà di attivare la procedura di rinnovo o di rinuncia al rinnovo: il silenzio delle parti implica la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni.
Il Decreto stabilisce inoltre la facoltà di controllo da parte di associazioni e sindacati sul contratto di locazione per stabilire che sia conforme alle norme previste accordi territoriali. per quanto riguarda la cedolare secca, se non inserita nel contratto, gli accordi territoriali possono prevedere l’aggiornamento del canone non superiore al 75% della variazione Istat.
Novità per il 2017 anche per i contratti di affitto transitori: i canoni di locazione di durata inferiore a 30 giorni sono affidati alla libera contrattazione delle parti.