LAVORO – Prestazioni occasionali: i nuovi chiarimenti

LAVORO – Prestazioni occasionali: i nuovi chiarimenti

prestazione occasionale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito con una circolare i chiarimenti in materia di prestazioni occasionali e libretto famiglia, con particolare riferimento all’applicazione del regime sanzionatorio.

 

Nello specifico, dopo un breve riepilogo della normativa introdotta dal D.L. 50/2017, l’INL ha specificato quanto segue:

 

  • il superamento del limite economico di € 2.500, nonché del limite della durata della prestazione pari a 280 ore, da parte dell’utilizzatore per ogni singolo prestatore comporta la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di superamento dei predetti limiti. Diversamente, l’acquisto di prestazioni da parte di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co, la suddetta conversione avviene dall’inizio della prestazione, in quanto la violazione di tale divieto integra un difetto genetico relativo alla costituzione del rapporto. Al riguardo, si specifica che, stante il tenore della norma, tale divieto non si applica sul personale utilizzato attraverso il regime di somministrazione;
  • in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione da pare degli “altri utilizzatori” si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. In tale ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta sarà pari ad € 833,33, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazioni dei suddetti divieti. L’INL con la nota 21 agosto 2017, prot. 7427, specifica ulteriormente che, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata, il parametro di quantificazione della sanzione è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale: ad esempio violazione dell’obbligo di comunicazione 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno. la sanzione è pari a 833,33 x 3 giorni =2499,99. Tale sanzione si applica anche nel caso di prestazioni attivate da parte degli utilizzatori esclusi dalla normativa.

L’INL, inoltre, interviene definendo l’ambito di applicazione della maxisanzione per il lavoro nero e il relativo rapporto con la sanzione prevista in caso di violazione della comunicazione preventiva della prestazione occasionale.

 

In particolare, fermo restando l’effettiva registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 54bis, comma 20, nel caso ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali previsti dalla normativa; b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

 

Diversamente, l’assenza di uno dei seguenti requisiti comporta l’applicazione della maxisanzione. La stessa sanzione si applica anche in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulta effettivamente resa, attesa la volontà di “occultare” la stessa prestazione.

 

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