LAVORO – Le istruzioni operative dell’INAIL sullo smart working
Con la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’INAIL recepisce la normativa in materia di smart working e fornisce le indicazioni operative sul lavoro agile disciplinato dalla Legge 81/2017 in materia di salute e sicurezza del lavoratore, con riferimento a questa categoria di dipendenti.
In particolare:
– l’inquadramento assicurativo e la classificazione tariffaria del rischio
– la copertura dei rischi
– la retribuzione imponibile
– la tutela assicurativa in materia di infortuni: quando l’infortunio è legato all’attività lavorativa, l’infortunio in itinere o connesso a prestazioni che sono in relazione all’attività lavorativa.
Questa particolare tipologia di lavoro subordinato, flessibile per quanto riguarda il luogo e l’orario dell’attività lavorativa, deve aver comunque garantita l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.
La prestazione svolta nei termini di smart working non è infatti diversa da quella compiuta all’interno dell’azienda, e gli strumenti e i mezzi tecnologici sono gli stessi forniti dalla società in cui i dipendenti lavorano.
Ne consegue che, ai fini tariffari, a parità di rischio deve per forza corrispondere un’identica classificazione.