LAVORO – La guardia medica ha l’obbligo di sorveglianza sanitaria

LAVORO – La guardia medica ha l’obbligo di sorveglianza sanitaria

i medici di continuità assistenziale e l'obbligo della sorveglianza sanitariaIl Ministero del Lavoro ha confermato che i medici di continuità assistenziale (la guardia medica), se lavorano nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, sono obbligati a sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria.

I medici di continuità assistenziale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, rientrano infatti a tutti gli effetti nella definizione di “lavoratore” come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008

Il tutto era partito da una richiesta formulata dalla Regione Lazio, “se sussista o meno l’obbligo per i medici di continuità assistenziale di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria”.

Alcuni medici, infatti, non hanno raccolto l’invito di recarsi alle visite, sostenendo che questa norma non fosse applicabile al loro tipo di contratto – lavoratori autonomi – ma desse loro la sola facoltà (e non l’obbligo) di beneficiarne, in base all’art. 21, comma 2, lett a) del D.Lgs. 81/2008.

La Commissione, che può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, invece, entrare nel merito della tipologia di lavoro, ha messo in luce la differenza tra lavoro autonomo e subordinato ricordando il secondo è soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con un inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale.

Fonte: Interpello Min. lavoro 25 ottobre 2016, n. 15/2016