LAVORO – Il medico di turno non reperibile non può essere licenziato

LAVORO – Il medico di turno non reperibile non può essere licenziato

il medico di turno non reperibile non può essere licenziato

Il medico di turno non risponde al cercapersone? Non può essere licenziato se il datore di lavoro non dimostra che il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro. Così ha stabilito la sezione Lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 856 del 16 gennaio 2017 .

 

Il fatto: un medico dipendente di un Centro cardiologico di Milano, durante il turno di notte era stato contattato dall’infermiere con il cercapersone e non aveva risposto. Era stato quindi cercato anche in reparto senza rendersi reperibile, fino alla fine del turno, ma il giorno successivo aveva regolarmente passato le consegne al collega del turno dopo.

 

Il medico aveva quindi impugnato il licenziamento. Il giudice aveva accolto l’impugnativa proposta dal medico avverso il licenziamento intimatogli per l’abbandono del posto di lavoro durante il turno nella notte tra il 1 e il 2 settembre 2012.

 

La Corte d’appello ha confermato la sentenza del primo giudice, in quanto non aver risposto al cercapersone e non essere stato trovato in reparto non significa il contestato abbandono del posto di lavoro, previsto dalla lettera f) dell’articolo 11 del C.C.N.L., – ovvero il totale distacco dal bene da proteggere – ma al massimo la sospensione del lavoro senza motivo giustificato, sanzionabile ai sensi dell’art. 11 lettera b) con la sospensione.

Era quindi a carico del Centro Cardiologico provare che il medico non si trovasse all’interno della struttura.