La mediazione per le liti da lockdown

La mediazione per le liti da lockdown

152669-mdLa produzione normativa che ha fronteggiato l’emergenza sanitaria, caratterizzata da una certa frammentarietà e disomogeneità, è stata tuttavia l’occasione per allargare l’ambito di applicazione della mediazione civile e commerciale.

Sebbene entrata nell’habitus processuale, talvolta è ancora percepita alla stregua di un mero passaggio obbligato prima dell’inevitabile causa e non, di converso, come un valido ed adeguato strumento per risolvere la lite.
L’ultimo intervento è rappresentato dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 che, nel convertire il Decreto legge n. 28/2020, ha voluto agevolare i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, inserendo nell’alveo delle materie sottoposte alla mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le controversie relative alle obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Va rammentato, infatti, che il Decreto legge n. 18/2020 aveva aggiunto, all’articolo 3 del Decreto legge n. 6/2020, il comma 3-bis, secondo cui «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Proprio in relazione a tale clausola di esonero da responsabilità, e alla luce delle inevitabili ricadute in termini di contenzioso, il Decreto legge n. 28/2020 ha introdotto il comma 6-ter all’articolo 3 del Decreto legge n. 6/2020 – già peraltro modificato dal Decreto legge n. 18/2020 – prevedendo appunto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria e andando, così, a integrare la sopra menzionata clausola.

Il tenore della norma non si distingue per chiarezza ma, in ogni caso, offre uno spazio atto a favorire una soluzione condivisa per le controversie relative a obbligazioni contrattuali originate dalle misure restrittive assunte durante l’emergenza epidemiologica.

Le materie interessate vanno oltre a quelle identificate all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs n. 28/10, in quanto la nuova mediazione obbligatoria è prevista per qualsiasi non esatto adempimento, a prescindere dalla fonte contrattuale, purché derivante, come già accennato, dall’emergenza Covid-19.

 

SI ESTENDE IL NUMERO DELLE MATERIE RISOLVIBILI CON LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

 

Tale novella, da una parte, estende il novero delle materie sottoponibili a mediazione obbligatoria e, dall’altra, circoscrive l’ambito di applicazione precisando che l’oggetto delle controversia – l’inadempimento contrattuale – deve avere origine dal rispetto delle norme di contenimento imposte al debitore. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle forniture non pagate, alle richieste di rimborso per il settore turistico-alberghiero o all’annullamento delle manifestazioni musicali, teatrali, sportive (e, più in generale, degli eventi).

Il suggerimento del Legislatore, farraginoso nella forma, è ragionevole nella sostanza: infatti è indubbio che la mediazione rappresenta la modalità più certa e veloce per risolvere moltissime controversie, soprattutto in questo frangente che vede le sedi giudiziarie ancora alle prese con i prodromi della ripartenza.

 

SI REGOLAMENTA LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ONLINE

 

Il favor negotiationis del Legislatore si completa, infine, regolamentando lo svolgimento della procedura in modalità telematica, rendendola più versatile e fruibile: si prevede l’apposizione della sottoscrizione digitale del mediatore, disciplinando anche la trasmissione a mezzo pec all’ufficiale giudiziario ai fini della notifica, ed è sufficiente la firma digitale dei difensori, che possono dichiarare autografa quella dei propri clienti.

Sempre nell’ottica di favorire lo strumento di mediazione per le sessioni online è possibile utilizzare qualsiasi piattaforma idonea a tal fine (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ecc.), senza limitazione alcuna che non sia la necessaria tutela della riservatezza.
Più in generale le parti possono scegliere se svolgere le sessioni in via telematica o in presenza, riservandosi nel corso della procedura la possibilità di cambiare modalità in base alle diverse esigenze e necessità, passando dallo svolgimento online a quello in presenza e viceversa.

In conclusione, se i tribunali, durante il lockdown, hanno interrotto l’attività, lo stesso non è avvenuto per gli organismi di mediazione i quali, di converso, hanno continuato ad offrire ad avvocati e parti il proprio servizio, ovviamente modulato in funzione del particolare contesto e le cui buone pratiche sono state poi assecondate dal Legislatore.
L’auspicio è quello di proseguire su questa strada in quanto perfino il periodo di emergenza sanitaria – che si spera possa appartenere definitivamente al passato – ha confermato che i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie rappresentano l’ipotesi più credibile per affrontare efficacemente le criticità del processo civile.

 

Avv. Lorenzo Falappi. Articolo apparso sul numero di agosto 2020 di “Sintesi”, la rivista dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.

La mediazione per le LITI DA LOCKDOWN