La centralità della mediazione nella legge delega sulla riforma del processo civile
La riforma del processo civile (Legge n. 206/21), affidata al Governo con legge delega, è stata approvata il 25 novembre 2021, si compone di un unico articolo, suddiviso in 44 commi, e prevede un anno di tempo dalla sua entrata in vigore (24 dicembre 2021) per l’emanazione dei decreti attuativi.
La riforma, oltre a porsi l’ambizioso obiettivo, indicato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di ridurre la durata dei procedimenti, entro i prossimi 5 anni, di almeno il 40%, intende consolidare il ruolo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Adr, ovvero Alternative dispute resolution), che dal 2012 consentono alle parti – soprattutto con la mediazione – di evitare il processo civile favorendo una soluzione non contenziosa.
Dal tenore del provvedimento emerge la centralità che assume la procedura di mediazione all’interno del processo civile: ad essa è dedicato, con 14 capoversi, il quarto comma, collocato subito dopo le consuete premesse e strutturato in quattro aree d’intervento. La prima area contempla il riordino degli incentivi fiscali (lettera a) e l’armonizzazione della normativa in materia di Adr (lettera b).
Sul primo aspetto l’azione è molteplice in quanto sono previsti, nell’ordine, un incremento dell’esenzione dell’imposta di registro sugli accordi conciliativi, il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato sul compenso dell’avvocato che assiste la parte, un ulteriore credito d’imposta parametrato al contributo unificato versato nel giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione, l’estensione alle procedure di mediazione del patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio e, infine, la riforma delle spese di avvio della procedura e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Peraltro è opportuno soggiungere, in tema di patrocinio a spese dello stato, che in un recentissimo intervento la Corte Costituzionale ha anticipato la regolamentazione in materia, affermando il principio che lo Stato deve farsi carico delle spese legali per i non abbienti non solo nel processo ma anche nella mediazione obbligatoria conclusa con successo. La Consulta, infatti, con sentenza n. 10 del 2022 ha dichiarato «irragionevole e lesiva del diritto di difesa» l’attuale disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, non essendo possibile prevedere un procedimento obbligatorio per finalità deflattive senza riconoscere la possibilità di ottenere il patrocinio proprio quando quelle finalità sono conseguite, con il rischio, in altre parole, di vanificare lo scopo stesso della mediazione.
Quanto al riordino della normativa in materia di Adr la lettera b) intende raccogliere in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC) tutta la disciplina in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (fatta eccezione per l’arbitrato). La seconda area d’intervento della riforma riguarda il campo di applicazione della mediazione obbligatoria, che il legislatore vuole giustamente estendere sia come condizione di procedibilità (lettera c) che in sede di giudizio (lettera o).
Pertanto, viene contemplato il preventivo tentativo di conciliazione anche per le controversie aventi ad oggetto i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, naturalmente senza precludere la possibilità di ottenere, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari o la trascrizione della domanda giudiziale.
Anche per queste materie, decorsi cinque anni dall’ampliamento, è prevista una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, riguardo l’opportunità o meno di continuare a prevedere la mediazione come condizione di procedibilità. Quanto alla mediazione demandata, l’obiettivo è valorizzarla ed incentivarne l’impiego in un contesto di collaborazione fra uffici giudiziari, organismi di mediazione, avvocatura, organismi di mediazione, università, enti e associazioni professionali e di categoria, che abbia come ulteriore ricaduta la formazione degli operatori (compresi i magistrati), il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che indirizzano le parti alla mediazione.
La legge delega, inoltre, affronta le criticità emerse nella prassi nel primo decennio di vigenza della mediazione obbligatoria al fine di risolvere i dubbi interpretativi e i contrasti giurisprudenziali scaturiti. I successivi decreti legislativi, pertanto, dovranno (i) individuare (finalmente!) la parte onerata ad avviare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (lettera d), (ii) favorire la partecipazione personale delle parti regolamentando il potere di delega (lettere e ed f), (iii) esentare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dalla responsabilità contabile – salvo dolo o colpa grave – in caso di conciliazione nel procedimento di mediazione (lettera g), (iv) consentire all’amministratore del condominio di attivare o aderire alla procedura senza la preventiva delibera assembleare (lettera h) e, non da ultimo, (v) prevedere l’utilizzo nel successivo procedimento dell’eventuale consulenza tecnica svolta durante la mediazione (lettera i).
L’ultima area d’intervento ha l’obiettivo di elevare il livello qualitativo della mediazione. A tale riguardo il Legislatore prevede la revisione della disciplina sull’accreditamento dei formatori e sulla formazione e l’aggiornamento dei mediatori (lettera l); inoltre intende potenziare qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, riformando sia i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti abilitati a costituire gli organismi di mediazione (lettera m), sia i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, unitamente agli obblighi suoi e del responsabile scientifico dell’ente di formazione (lettera n). Infine si prevede lo svolgimento da remoto delle procedure di mediazione (lettera p), modalità che in tempo di pandemia è già diventata comune in diversi organismi.
In conclusione il percorso avviato con la legge delega potrà consentire di riscrivere il rapporto tra giurisdizione e Adr, immaginando un sistema poliedrico, aperto e flessibile in cui il processo civile, pur rimanendo centrale nel sistema della giustizia, potrà stemperare le sue rigidità integrandosi con altri procedimenti ad esso esterni, mantenendo una funzione di garanzia ma in una prospettiva di effettiva sussidiarietà. Consulente del Lavoro, una professione in piena evoluzione.
Avv. Lorenzo Falappi. Articolo apparso sul numero di gennaio 2022 di “Sintesi”, la rivista dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.
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