LEGALE – Supercondominio: a chi spetta la legittimazione passiva
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15262 del 2018, dopo aver precisato la definizione di supercondominio ha chiarito che, in caso di giudizio relativo alla ripartizione delle spese di manutenzione, legittimato passivo è esclusivamente l’amministratore del singolo condominio.
In particolare, la Suprema Corte, richiamando una precedenze sentenza, ha ribadito che per l’esistenza del supercondominio è necessario che i singoli edifici abbiano in comune alcuni impianti o servizi ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c. collegati accessoriamente a ciascuno dei fabbricati.
Ne segue la necessità di due tabelle millesimali: la prima per la ripartizione delle spese tra i singoli condomini per la conservazione delle parti comuni ai singoli edifici, la seconda quella normale interna ad ogni edificio. Ciò premesso, vista la piena autonomia gestionale dei singoli condomini e del supercondominio, nel caso in cui la questione oggetto del giudizio riguardi la ripartizione di un bene appartenente ad un singolo condominio la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’amministratore del singolo condominio anche quando il condominio e il supercondominio siano amministrati dalla stessa persona.