LEGALE – Obbligazioni pecuniarie liquide: cosa dicono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile (sentenza 13/09/2016 n° 17989) sono intervenute risolvendo il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale in tema di obbligazioni pecuniarie stabilendo che la competenza riguardi il giudice del domicilio del creditore nel solo caso di obbligazioni liquide.Nello specifico le obbligazioni pecuniarie da realizzarsi al domicilio del creditore, in base a quanto prevede l’art.1182 c.c., 3^ comma sono, sia agli effetti della mora ex re, sia nella determinazione del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 del Codice di Procedura Civile.Nella causa oggetto della sentenza, una società ricorreva al Tribunale, nel cui circondario si trovava la propria sede legale, contro un’altra società per il pagamento di un corrispettivo richiesto per un servizio reso alla stessa. Il Giudice aveva accolto l’eccezione della convenuta dichiarandosi incompetente in favore di un altro Tribunale, individuato sia quale foro del convenuto, sia quale foro in cui era sorto il titolo di credito, sia quale foro del pagamento della somma oggetto della controversia.In particolare, riguardo quest’ultimo criterio il Giudice aveva evidenziato che soltanto le obbligazioni pecuniarie sorte come tali fin dall’origine devono essere adempiute presso il domicilio del creditore, con la conseguenza che nel caso in questione non si poteva applicare tale norma non essendo indicato nel contratto l’importo del corrispettivo dovuto alla creditrice.La Cassazione, investita della questione dalla creditrice, ha riaffermato l’orientamento tradizionale, che individua il criterio dell’effettiva liquidità dell’obbligazione per giudicare l’obbligazione stessa come portabile. Le Sezioni Unite evidenziano, infatti, che tra le obbligazioni pecuniarie, quelle non liquide hanno una particolarità, ovvero ai fini dell’adempimento del debitore occorre un passaggio aggiuntivo, cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale.Pertanto i titoli di credito pecuniari da attuare al domicilio del creditore sono esclusivamente quelli liquidi in cui il titolo stabilisce l’ammontare, oppure individua i criteri per determinarlo senza alcun margine di scelta discrezionale.Inoltre la Cassazione rileva che le basi della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della determinazione della competenza, allo stato degli atti.