LEGALE – Licenziamento per superamento del comporto, non è necessario specificare le giornate
La Cassazione ha precisato che in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro non è tenuto a specificare le giornate di mancato servizio nella lettera di licenziamento, ma, qualora lo facesse l’indicazione è vincolante nel seguito.
Infatti l’indicazione delle giornate non lavorate deve essere precisa e puntuale e il datore di lavoro non può commettere errori o effettuare modifiche altrimenti il dipendente va reintegrato. Nella fattispecie, il lavoratore impugnava la decisione del tribunale che respingeva la richiesta di essere riammessa in servizio con annessa condanna del datore al risarcimento dei danni.
Per il giudice di secondo grado, come per la Corte suprema il licenziamento era illegittimo. Infatti non vi è alcun obbligo in capo al datore di indicare nella lettera di recesso in modo analitico le giornate di assenza per malattia, ma tale indicazione, se effettuata, preclude la possibilità di considerare nel computo altri giorni, in quanto il licenziamento per superamento del comporto “non può assimilarsi a un licenziamento disciplinare con i connessi obblighi in tema di specificità ab origine della contestazione che il datore di lavoro non è tenuto a specificare i giorni di assenza di malattia, salva esplicita richiesta del lavoratore, tuttavia, una volta indicate le assenze nella lettera di licenziamento, non possono essere poi modificate dal datore di lavoro”.