LEGALE – Controllo del lavoratore con un investigatore? Licenziamento illegittimo

LEGALE – Controllo del lavoratore con un investigatore? Licenziamento illegittimo

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La Corte di Cassazione (sentenza 11 giugno 2018, n. 15094), in materia di licenziamento per giusta causa, ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo qualora, per controllare la prestazione lavorativa del dipendente, si avvalga di un investigatore. Tale divieto, valido anche per le attività svolte al di fuori dei locali aziendali, rende inutilizzabili le relazioni dell’agenzia, a meno che sia presente un’ipotesi di reato.

 

Nella fattispecie la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore nei confronti del proprio azienda, ribaltando la decisione della Corte d’appello. Quest’ultima aveva ritenuto utilizzabili in giudizio, le relazioni investigative acquisite dal datore di lavoro, in quanto  nessun divieto poteva configurarsi nell’avvalersi dell’investigatore per il controllo della “diligente esecuzione della prestazione di lavoro”.

 

Il dipendente presentava ricorso in Cassazione. La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, ha ribadito che lo statuto dei lavoratori non preclude il potere dell’imprenditore di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti. Tuttavia, hanno precisato gli ermellini “ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza”.

 

La Cassazione ha concluso che “risulta errata in diritto l’affermazione della Corte territoriale secondo cui nessun divieto può configurarsi per il datore di lavoro di avvalersi di agenzia investigativa per il controllo della diligente esecuzione della prestazione di lavoro”