LAVORO – La nuova disciplina del lavoro occasionale
La L. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del D.L. 50/2017, reca importanti novità in tema di lavoro occasionale.
Definizione e limiti
Il contratto di prestazione occasionale (CPO) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo stabiliti, alle condizioni e con le modalità previste.
La norma contiene la disciplina delle prestazioni occasionali intese quali attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
- Per un numero di ore massime all’anno pari a 280, effettuate per utilizzatori che non abbiamo alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo pieno ed indeterminato
In relazione al limite economico in capo all’utilizzatore sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. In tal caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Il lavoratore ha diritto:
- all’assicurazione per l’Ivs, con iscrizione alla Gestione separata;
- all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali
- alla tutela della salute e della sicurezza
I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente ovvero della carta di credito, sul quale l’Inps erogherà il compenso pattuito. In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’Inps eroga il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali con oneri di pagamento a carico del prestatore e trattenuti sul compenso.
Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente versato le somme necessarie.
Le modalità di versamento sono:
- versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi ELIDE – i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”; nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore
- strumenti di pagamento elettronico gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA”.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di Contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione
- il compenso pattuito per la prestazione
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. La misura dei versamenti per il pagamento della prestazione è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
Il compenso minimo per le prestazioni di lavoro occasionale è fissato dalla circolare INPS come di seguito:
L’importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla misura minima di 36€ per minimo 4 ore di lavoro, anche qualora la durata della prestazione lavorativa sia effettivamente di durata inferiore. L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps, che conteggia tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione rese nell’ambito del mese.
Sanzioni
In caso di inadempimento delle indicazioni di Legge, le sanzioni previste sono le seguenti:
- In caso di superamento, da parte di un utilizzatore del limite di importo o di durata della prestazione, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.