LAVORO – Inps: novità importanti, regolarità contributiva delle aziende e “D.P.A.”
La legge n. 296/06, all’articolo 1, co. 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali […]”.
A tale norma hanno fatto seguito vari interventi di legge e di prassi ed è in questo contesto, complesso e variegato, che interviene l’Inps con l’odierno messaggio – che si invita a leggere integralmente con attenzione per l’importanza dei contenuti – per comunicare quanto segue: al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione – D.P.A. – attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.
Ciò consentirà – precisa sempre l’Istituto – sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell’agevolazione denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione.
In tal modo sarà possibile conseguire una maggiore efficacia dell’intero sistema dei controlli dando piena attuazione all’intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di Durc On Line.
Dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione – D.P.A. – prevede che l’azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.
La dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denunciata dal datore di lavoro l’agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa. In ogni caso la matricola indicata sarà ricollegata al codice fiscale dell’azienda in ossequio alle regole vigenti in materia di Durc On Line, che prevedono che la verifica di regolarità contributiva interessi tutte le posizioni contributive riconducibili al codice fiscale del soggetto verificato.
L’avvenuta trasmissione della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione determinerà l’avvio, in tempo reale, dell’interrogazione della piattaforma Durc On Line. L’esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e fornirà all’utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema D.P.A. attiverà l’interrogazione della procedura Durc On Line e l’esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni.
Fonte: Msg. Inps 2 luglio 2018, n. 2648