LAVORO – Ape sociale, le ultime novità sulle pensioni anticipate

LAVORO – Ape sociale, le ultime novità sulle pensioni anticipate

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In Gazzetta da venerdì 16, con decorrenza da sabato 17 giugno, il DPCM riguardante la normativa sull’APE Sociale e sul trattamento pensionistico dei lavoratori precoci, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 1 c.179 della L.232/2016. Nella stessa giornata della pubblicazione, con una celerità inusuale per l’Istituto, sono state pubblicate le due circolari dell’INPS che riepilogano la normativa e dettano le istruzioni sia per l’applicazione della pensione anticipata dei lavoratori precoci (n.99) che per la disciplina ai fini dell’applicazione dell’APE sociale (n.100).

 

L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali rivolgendosi ad un patronato (procedura gratuita), oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra i servizi online sul sito dell’INPS, le domande per il 2017 devono essere presentate entro il 15 luglio.

 

L’Ape sociale è una vera e propria indennità ponte verso la pensione e riguarda gli over 63enni in condizione di bisogno che non hanno ancora l’età per la pensione di vecchiaia. Il suo importo è commisurato alla pensione attesa, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità (circa 1.325 netti) fino a un massimo di 43 mesi, ma il termine potrebbe allungarsi di qualche mese se dal 2019 cambieranno i requisiti di pensionamento per l’adeguamento alla nuova aspettativa di vita (si parla di un allungamento possibile di 3 o 5 mesi).

 

Ai fini dell’accesso all’APE Sociale dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

 

– Essere assicurati al Fondo Pensione Lavoratore Dipendenti o alle sue forme sostitutive ed esclusive (Ipost, ex Inpdap, Enpals, etc), inclusa la Gestione Separata

 

– Avere almeno 63 anni di età ( entro il 2017 o 2018)

 

– Aver cessato l’attività lavorativa

 

Non essere titolari di pensione diretta (pensione anticipata, vecchiaia, invalidità)

 

– Rientrare in una delle seguenti categorie:

 

  • Disoccupati: per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966: il lavoratore deve aver concluso da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione a lui spettante. In questo caso sono necessari almeno 30 anni di contribuzione versata
  • Care-givers: lavoratori che assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile, o un parente di primo grado convivente, con handicap grave. Anche in questo caso sono necessari almeno 30 anni di contribuzione versata
  • Invalidi: lavoratori con invalidità civile almeno al 74% ed almeno 30 anni di contribuzione versata
  • Addetti a lavori gravosi: lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa mansioni gravose (vedi allegato A al Decreto) in questo caso sono necessari 36 anni di contribuzione versata.

 

Per le categorie sopra esaminate si dovrà prestare attenzione alle seguenti casistiche:

 

  • Per quanto riguarda i disoccupati, stante il riferimento normativo a coloro che hanno concluso integralmente la percezione della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, la norma sembra escludere sia la categoria di coloro che non abbiano materialmente percepito indennità di disoccupazione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e coloro i quali, a norma dell’art. 8 del D.lgs. 22/2015 hanno richiesto la liquidazione della NASPI in unica soluzione a finanziamento di una attività autonoma, di impresa individuale o di cooperativa (cd. Incentivo all’autoimprenditorialità), nonché per gli operai agricoli, in quanto la percezione dell’indennità di disoccupazione loro spettante l’anno successivo rispetto a quello dell’evento di disoccupazione. Al fine delle verifiche e dei controlli tra gli Enti interessati, per l’accertamento dello stato di disoccupazione, si auspica il corretto funzionamento dello scambio di informazioni fra gli stessi in quanto la legittimità della richiesta di Ape Sociale è legata al possesso dello Status di disoccupazione ex art. 19 c. 1 D.Lgs. 150/2015. Nella documentazione da allegare alla domanda telematica per accedere alla prestazione dovrà essere presente nella lettera di dimissioni per giusta causa, di licenziamento o nel verbale di risoluzione consensuale ex art. 7 L. n. 604/1966.

 

  • Per quanto riguarda i care-givers dovranno essere coniugi, persone in unione civile L. n. 76/2016 o parenti di primo grado (figli o genitori), conviventi del disabile assistito. Il richiedente dovrà assistere da almeno sei mesi il disabile, il quale dovrà risultare certificato quale portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 c. 3 L. 104/1992 dalla apposita commissione medica incardinata presso l’ASL competente, alla domanda si dovrà allegare il verbale ASL che attesti l’handicap grave dell’assistito.

 

  • Gli invalidi civili che vorranno accedere all’APE Sociale, stante il grado di invalidità pari o superiore al 74%, non dovranno essere titolari di pensione di inabilità o assegno di invalidità e sarà sufficiente la presentazione, nell’ambito della documentazione richiesta del Verbale di invalidità civile redatto dalla Commissione Medica ASL competente.

 

  • Per quanto riguarda la richiesta di APE Sociale per coloro i quali sono stati addetti a lavori gravosi/usuranti il requisito contributivo passa dai 30 ai 36 anni di contribuzione e riguarda quei lavoratori di cui all’allegato A del Decreto che abbiano avuto un periodo di lavoro continuativo (alla data di domanda di accesso ad APE) di almeno 6 anni negli ultimi 7, di una delle 11 attività di cui alla legge di stabilità 2017 all.C. La documentazione da allegare alla domanda è suddivisa fra autodichiarazioni e documentazione rilasciata dal datore di lavoro ovvero:
  • Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei requisiti generali (già previsto per le altre 3 categorie) ex art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  • Contratto di lavoro o prospetto paga
  • Nuovo Modulo INPS destinato al Datore di lavoro che certifichi:
  • periodi di lavoro svolti alle sue dipendenze
  • CCNL applicato
  • mansioni svolte (identificando una delle 11 elencate nell’Allegato A del DPCM)
  • Livello di Inquadramento attribuito al lavoratore
  • Tariffa Premiale INAIL applicata alle lavorazioni oggetto del rapporto di lavoro (solo per le attività a, b, c, d, e, g, i); questi dati potranno essere forniti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

I termini per la presentazione delle domande si chiudono il 15 luglio per chi matura i requisiti entro quest’anno ed entro il 31 marzo del 2018 per chi li matura l’anno venturo, le domande di Ape sociale saranno accolte nel limite di spesa di 300 milioni di euro per quest’anno e fino a 609 milioni di euro per il 2018. Quelle per i precoci fino a 360 milioni quest’anno e 505 l’anno prossimo.

 

L’Ape sociale è inoltre tassata come reddito da lavoro dipendente e gode quindi di tutte le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti a tali redditi, compreso quindi il “bonus” 80 euro che i pensionati non hanno. È inoltre compatibile con redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, fino al limite di 8mila euro annui, e da lavoro autonomo fino al limite di 4.800 euro annui.

 

La procedura prevede una doppia domanda. In un primo momento si chiede all’Inps di verificare che ci siano le condizioni “potenziali” di accesso all’Ape, sia personale sia di copertura finanziaria, una volta ottenuto il via libera, si farà domanda vera e propria per l’anticipo. La prima scadenza utile per presentare le richieste è il 15 luglio 2017 entro questa data si chiede la certificazione di avere i requisiti (o di maturarli entro fine anno) per l’Ape sociale, entro il 15 ottobre l’Istituto provvederà a rispondere sulla esistenza o meno dei requisiti. L’Ape sociale è erogato su 12 mensilità. Importante: la legge prevede che l’Ape sia in vigore dallo scorso primo maggio, quindi, la decorrenza può essere retroattiva, per chi aveva già maturato i requisiti, con decorrenza con anteriore al primo maggio.

 

Chi non rispetterà la scadenza di luglio potrà comunque presentare domanda entro il 30 novembre, ma la richiesta sarà valutata solo se ci saranno fondi residui rispetto alla prima fase. Per il 2018 cambiano le scadenze da rispettare (31 marzo prima richiesta verifica requisiti), ma la procedura resta la stessa.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017. Inps circolare n.100 del 16 giugno 2017

 

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