Chi è responsabile in caso di danni per la caduta di calcinacci?
Chi è responsabile in sede civile e penale della caduta di calcinacci dalla facciata, dal tetto o dai balconi, e di eventuali danni a terzi? Vediamo caso per caso.
La responsabilità è sempre della proprietà:
- Del condominio se il danno è nella facciata o nelle altre parti comuni
- Del singolo condomino nel caso, di calcinacci caduti da un balcone aggettante al singolo appartamento.
La responsabilità in caso di caduta di parti di facciata è dell’amministratore
Quando a cadere sono per esempio parti di facciata di un condominio, responsabile per le conseguenti lesioni personali provocate a soggetti terzi sarà l’amministratore di condominio, dal momento che ha un ruolo di garante e custode delle parti comuni.
Spetta all’amministratore quindi attivarsi per eliminare preventivamente qualsiasi situazione dovuta a cattiva manutenzione che possa rappresentare un pericolo per terzi. Per esempio, dovrà preventivamente chiedere di transennare la zona della facciata con rischio di caduta di calcinacci, e intanto far partire le opere di ristrutturazione.
Se questo non accade, l’amministratore dovrà rispondere per reato di omessa rimozione del pericolo all’incolumità pubblica, e per l’eventuale danno a terzi che potrebbe derivare dalla situazione di pericolo.
L’Amministratore non potrà in ogni caso declinare la responsabilità al condominio, né dimostrando di non aver ottenuto autorizzazione alla ristrutturazione dai condomini a seguito di delibera condominiale, né, per esempio, incolpando i condomini morosi a causa delle cui inadempienze, non è stato possibile istituire un fondo per lavori urgenti.
La responsabilità in caso di caduta di calcinacci dal balcone è il condomino dell’appartamento da cui è aggettante
Se invece a cadere sono frammenti di balconi aggettanti a un appartamento? Responsabile sarà esclusivamente il proprietario dell’immobile di cui il balcone è un prolungamento. Con queste distinzioni: se si stacca il pavimento del balcone, responsabile è il proprietario del balcone nella sua parte superiore, mentre se a staccarsi è l’intonaco sottostante un balcone, responsabile è il condominio con l’appartamento sottostante al balcone.
Spetta quindi al singolo condomino agire preventivamente predisponendo i lavori necessari per rimuovere il pericolo. Se questo non accade, in base all’677 del codice penale, il condominio dovrà rispondere penalmente per danno a cose e persone, che potrà andare dal pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino addirittura alla pena della reclusione nel caso in cui l’evento abbia danneggiato terzi.
Attenzione però: se a cadere è un elemento decorativo del balcone, la responsabilità per reato di “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina” ricadrà sul condominio.