Abbattere le barriere architettoniche in condominio: da oggi è più facile
Il decreto-legge n. 76 entrato in vigore il 17 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” detto Decreto Semplificazioni, è intervenuto anche in materia di barriere architettoniche. I cambiamenti riguardano la procedura per l’esecuzione di opere con lo scopo appunto di superare le barriere architettoniche.
Nello specifico dispone che “Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile.”
La norma dispone quindi che ogni condomino di sua iniziativa, potrà realizzare a proprie spese ogni opera prevista negli articoli 119/2020 e 13/1989, nei limiti di cui all’art. 1102 del Codice Civile: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”
Gli interventi contemplati dal Decreto
L’art. 119 del Decreto Rilancio, con detrazione fiscale del 110% riguarda:
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o l’erogazione di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
- Interventi di isolamento termico delle superfici che riguardano l’involucro dell’edificio e che dovranno comprendere più del 25% della superficie disperdente lorda
- Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per sostituire gli impianti esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
L’art. 2 legge n. 13/1989 prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche, la messa in opera di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici.
Fino a quando? Per essere ammessi al beneficio, si dovranno sostenere i costi ammessi in detrazione fino al 31 dicembre 2021.
Il condomino può fare opere a sue spese senza bisogno di avere il consenso
Con il decreto, di fatto il condomino può sostenere le spese anche per gli interventi atti alla rimozione delle barriere architettoniche, senza il consenso degli altri. Per esempio, se il singolo è non vedente, potrà impegnarsi a installare dispositivi di segnalazione senza che sia necessaria l’approvazione degli altri espressa in una delibera assembleare. L’intervento non dovrà però impedire agli altri di farne uso parimenti.