LEGALE – Il condomino non può rimuovere le tubature preesistenti
Le tubature d’acqua possono passare sotto il pavimento di altri condomini, se così sono state progettate dal costruttore dell’edificio. Ciò significa che per un condomino non è possibile rimuovere la conduttura idrica sotto il suo appartamento.
Si tratta infatti di “servitù apparente per destinazione del padre di famiglia”. La costituzione della servitù è in altre parole avvenuta prima dell’atto di acquisto e risale all’unico proprietario originario dell’immobile (“il padre di famiglia”) che ha poi diviso e venduto la sua proprietà in appartamenti. Così ha chiarito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14292 dell’8 giugno 2017)
La sentenza inoltre chiarisce un altro aspetto della servitù per destinazione del padre di famiglia. Per essere legittima, secondo il codice civile, deve essere apparente, ovvero visibile, ma capiamo in quale senso. Per visibilità dell’opera non occorre che questa sia a vista e neppure che il condomino sia a conoscenza della sua esistenza: la sua visibilità può semplicemente consistere nell’essere “suscettibile a essere vista (anche se, in concreto, ignorata)” e che “per la sua struttura e consistenza, inequivocamente denunci il peso imposto su un fondo a favore dell’altro”.
In conclusione, è trascurabile il fatto che la servitù per destinazione del padre di famiglia sia visibile o meno, essa è sempre legittima. Altra cosa, invece, se le tubature d’acqua sono state messe dal vicino con l’immobile già frazionato. In quest’ultimo caso, ma solo in questo, sarebbe lecito per il vicino intervenire a rimuovere le tubature, perché non si può più parlare di servitù per destinazione del padre di famiglia.
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