LEGALE – Assicurazioni: risarcimento diretto con più di due veicoli

LEGALE – Assicurazioni: risarcimento diretto con più di due veicoli

Assicurazioni: risarcimento diretto con più di due veicoli

In materia di infortunistica stradale, un assioma dell’indennizzo diretto è sempre stato la sua applicabilità esclusiva alla collisione tra due veicoli, secondo quanto stabilisce il regolamento del nuovo codice delle assicurazioni n. 254 del 18 luglio 2006.

 

Con l’ordinanza n. 3146 di pochi giorni fa, la Suprema Corte ha invece dato un’interpretazione del tutto inedita a questa linea di pensiero, finora letta in senso univoco. Si è sempre parlato infatti di due veicoli, e si è sempre esclusa la condotta, colposa o meno di un conducente di una terza o di più vetture. La Cassazione ha invece stabilito che il risarcimento diretto può essere applicato anche a sinistri più complessi con più automobili.

 

Condizioni imprescindibili sono, secondo la Corte, che il sinistro avvenga nel territorio della Repubblica Italiana e che il conducente dell’eventuale ulteriore veicolo non abbia responsabilità nella causa del sinistro. Per giungere a questa sorprendente conclusione, la Corte dà una nuova lettura all’ultima frase del regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione (n. 254 art. 1, comma 1, lettera D).

 

Qui si legge che il sinistro consiste nella “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. Gli altri veicoli responsabili, così ha interpretato la Corte, sono quelli eventualmente eccedenti la coppia ma non appunto responsabili dell’evento, mentre prima il non coinvolgimento degli altri veicoli era inteso in senso lato, ovvero l’assenza di veicoli oltre ai due veicoli coinvolti nella collisione.

 

Una considerazione finale: il risarcimento diretto è stato introdotto per semplificare le procedure delle liquidazioni ed evitare le frodi, perché il rapporto si instaura direttamente tra il danneggiato e il proprio assicuratore. Di qui la possibilità, nello spirito della norma, di estendere maggiormente la casistica in cui applicare la procedura d’indennizzo diretta.

Secondo la Cassazione, le compagnie assicurative sono già strutturate «in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati».