LAVORO – Inps: gli effetti delle unioni civili sui lavoratori autonomi
Con la Circolare del 31 marzo 2017 n.66, l’Inps chiarisce gli effetti delle unioni civili e delle convivenze di fatto sulle gestioni previdenziali per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti.
Si tratta della prima circolare dell’Inps con riferimento alla legge del 20 maggio 2016 n. 76, in cui è stato introdotto l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sono state disciplinate le convivenze di fatto. La circolare fornisce indicazioni delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d’impresa.
In virtù dell’equiparazione tra il coniuge e ognuna delle due persone unite civilmente, precisa l’istituto, sorge la necessità di “estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva”.
Attraverso il sistema ComUnica, il titolare potrà indicare il soggetto a cui è unito civilmente come proprio collaboratore, indicandolo come coniuge nel campo relativo al rapporto di parentela. La persona unita civilmente dovrà inoltre essere considerata anche per l’applicazione dell’istituto dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c), con i relativi diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, riservate al coniuge o ai familiari, per esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status. Mancando quindi i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare non potranno essere estese al convivente le tutele previdenziali previste per il coniuge, né gli obblighi e i diritti di cui godono i familiari. Il lavoratore non potrà quindi essere iscritto quale collaboratore familiare.