FISCALE – L’IVA sulla Tariffa rifiuti non è da pagare. Come chiedere il rimborso

FISCALE – L’IVA sulla Tariffa rifiuti non è da pagare. Come chiedere il rimborso

L'IVA sulla Tariffa rifiuti non è da pagare. Come chiedere il rimborso

L’Iva sulla Tariffa rifiuti non è dovuta, poiché si tratta di entrata tributaria e non è corrispettiva di un servizio svolto: è quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 5627/2017.

 

Da momento che, ha ribadito la Cassazione, la natura tributaria della tariffa è chiara, e quindi esiste l’obbligo di pagamento anche nel caso in cui il cittadino non utilizzi il servizio, è quindi escluso rapporto sinallagmatico, caratterizzato dal legame diretto tra un servizio e il pagamento di un corrispettivo per esso, su cui si basa invece l’IVA (artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633/1972)

 

Poco conta che il gestore sia una società privata, da momento che, sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto del prelievo è il sempre il Comune, anche se affida a terzi la riscossione dei prelievi.Per la restituzione dell’imposta, la Cassazione ha stabilito il termine di prescrizione di 10 anni, al posto del termine breve di 5 anni.

 

Per richiedere il rimborso, il cittadino dovrà presentarsi con le bollette degli ultimi 10 anni presso gli sportelli di un’associazione consumatori (Codacons, Altroconsumo…) e compilare un’apposita modulistica. il rimborso varierà in base alla spesa sostenuta dal singolo cittadino.