FISCALE – Le polizze vita: la tassazione dei capitali in caso di morte
Nel caso di polizze sulla vita con contenuto finanziario che prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di rispondere al quesito:– Se può essere utilizzato il solo metodo “proporzionale” di determinazione della base imponibile – come descritto nella circolare del 1° aprile 2016, n. 8/E– Se invece possa essere applicato, se presenti i dati necessari, il sistema di determinazione del reddito imponibile descritto nel paragrafo 1 della medesima circolare.L’Agenzia delle Entrate ha risposto, con Risoluzione 76, che prima delle modifiche della circolare citata sopra, in caso di morte dell’assicurato, i capitali percepiti dai beneficiari di contratti di assicurazioni sulla vita erano esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.La Legge di stabilità 2015 ha invece rivisto questa esenzione circoscrivendola solo ai capitali erogati a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari, e non anche ai rendimenti relativi di natura finanziaria.Ne consegue che, nei casi in cui non sia possibile, sulla base di dati certi, una “suddivisione” dei premi fra le due componenti della prestazione erogata – copertura del rischio demografico e investimento finanziario – gli operatori, dovranno necessariamente applicare il criterio proporzionale, come illustrato nell’esempio di cui al paragrafo 2 della circolare n. 8/E del 2016.Nel caso invece in cui sia quantificabile, con dati certi, la ripartizione dei premi relativi alle due tipologie di prestazioni delle polizze, anche nel caso di polizze vita con prestazioni ricorrenti, per le quali sia previsto un premio unico, gli operatori, per stabilire il reddito imponibile, devono utilizzare necessariamente i dati relativi a ciascuna componente.