Decreto “Cura Italia”: i permessi, i congedi parentali, i bonus e le indennità
Il Decreto Legge detto “Cura Italia” è stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/03/2020. Attualmente il testo è in esame ed ulteriori dettagli saranno comunicati i giorni prossimi.
Ad oggi ci sono però alcune misure che utili ai datori di lavoro nella gestione del personale:
• Art. 23, congedo parentale straordinario. I lavoratori con figli fino a 12 anni hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ad un congedo parentale per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione
• Art. 24, permessi L.104/’92: Il numero di giorni di permesso mensile è stato incrementato a dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020
• Art. 27 e 28, Indennità P.I. e COCOCO. Professionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS nonché artigiani/commercianti hanno diritto a un’indennità di 600 euro. Tale importo verrà erogato da INPS e non concorrerà alla formazione del reddito
• Art. 46 licenziamenti. Il datore di lavoro, per 60 giorni dall’entrata in vigore del DL non può recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo
• Art. 63, premio presenza. Ai lavoratori, con redditi annui fino a 40.000 euro, che stanno continuando ad andare sul posto di lavoro l’azienda dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile un bonus pari a 100 euro. Tale importo sarà escluso dall’imponibile previdenziale e fiscale.
Per quanto concerne il “corposo” capitolo sulle misure di sostegno al reddito per il personale
dipendente, in via generale va precisato che il tipo di ammortizzatore sociale a cui potete accedere
dipende dal tipo di contribuzione che la vostra società versa all’INPS.
Gli ammortizzatori in vigore sono alternativamente:
• CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)
• FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
• FONDO SOLIDARIETÀ AZIENDE ARTIGIANE (FSBA)
• CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
I suddetti interventi sono attivabili fino ad un massimo di 9 settimane a partire retroattivamente dal 23 febbraio fino al 31 agosto 2020.
La somma indennizzata mediante gli ammortizzatori sociali sarà pari all’80% della retribuzione lorda persa, con un massimale pari a:
• € 939,89 lordi, in caso di retribuzione inferiore o uguale a € 2.159,48
• € 1.129,66 lordi in caso di retribuzioni superiori
I massimali qui riportati sono da riparametrarsi in caso di part-time.
In attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e delle circolari operative INPS, che sarà nostra
premura comunicarvi nel più breve tempo possibile, lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi.