LEGALE – L’amministratore può agire a difesa dei beni comuni senza autorizzazione
L’amministratore è autorizzato, senza una specifica delibera assembleare del condominio, a richiedere la rimozione di opere realizzate sul bene comune, in quanto tale atto ha come obiettivo la difesa e salvaguardia delle parti comuni dell’edificio.L’amministratore, in base all’art.1130 cc, è infatti tenuto a proteggere i beni comuni sia dagli effetti del tempo e del logoramento derivante dall’uso, sia dall’uso non corretto o non appropriato da parte dei condomini. In tal senso, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi per qualunque azione che riguardi il bene comune.Tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23890, del 23 novembre 2016) in una vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti un condominio, in giudizio attraverso l’amministratore e una società, proprietaria di locale al piano terra.La società aveva realizzato una struttura con la quale occupava il suolo del cavedio condominiale. Alla richiesta di rimuovere il manufatto, la società metteva in dubbio la validità del rapporto di rappresentanza dell’amministratore e proponeva domanda riconvenzionale da cui deduceva l’acquisto per usucapione del suolo.La Suprema Corte ha dato ragione al condominio, rilevando che l’amministratore si è limitato a chiedere la rimozione dell’opera che impediva il corretto uso del cavedio comune. L’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale non era, quindi, necessaria, in quanto diretto alla conservazione dei diritti relativi alle aree comuni del condominio.