Decreto Coronavirus a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il decreto legge n. 9/2020 per sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese coinvolte nell’emergenza sanitaria Coronavirus.
Tra i principali interventi sono previsti sgravi fiscali, mutui agevolati e sospensione delle bollette, nonché il sostegno del settore turistico e alberghiero.
Per questi si prevede il rimborso delle spese sostenute e dell’impossibilità di svolgere la prestazione, lo sviluppo del Fondo di garanzia e il proseguimento delle misure di contenimento del contagio del virus. Sono poi previste misure di cassa integrazione e misure a sostegno del reddito.
Per le zone rosse è prevista la sospensione dei versamenti fiscali
Dal 23 febbraio al 30 aprile sono previste queste sospensioni fiscali
– Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
– Avvisi di addebito emessi da enti assicurativi e previdenziali
– Atti di accertamento esecutivi emessi dalle dogane e dai monopoli di Stato
– Atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, per le entrate patrimoniali e per quelle tributarie
– “saldo e stralcio” e“rottamazione-ter”
La sospensione dei termini è prevista anche per:
– i versamenti e gli adempimenti tributari di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
– il pagamento di fatture e avvisi di pagamento per energia elettrica, acqua e gas
– il pagamento delle rate dei mutui agevolati con scadenza non successiva al 31 dicembre.
I versamenti potranno essere fatti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Le misure del decreto per il lavoro
Per i datori di lavoro e per i lavoratori delle zone rosse, impossibilitati a lavorare o costretti ai interrompere la produzione, queste sono le misure del decreto:
– la domanda di cassa integrazione fino a quando dura la sospensione del lavoro e comunque per massimo tre mesi
– Procedure semplificate per presentare l’istanza di CIGO o l’assegno ordinario a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
– Un’indennità mensile di 500 euro per un tetto massimo di 3 mesi e in base al periodo in cui si sospende l’attività, per i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, i titolari di attività di impresa iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive e alla gestione separata,che lavorano o che sono residenti nella zona rossa.
Le misure per il turismo
Alberghi vuoti, vacanze disdette, eventi e fiere annullati, ristoranti e bar chiusi. Il turismo è forse il settore più colpito dall’emergenza sanitaria del covid-19. Vediamo quali sono le misure prese dal decreto per aiutare il settore:
– I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano come sostituti d’imposta;
– I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicare sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020.
Il decreto prevede inoltre il rimborso dei titoli di viaggio
– a chi è in quarantena con sorveglianza dell’autorità sanitaria
– a chi è positivo al coronavirus, sia in quarantena che ricoverati in ospedale
– a chi abita nelle zone rosse, per il periodo di durata dell’allerta sanitar
– a chi ha pianificato sogg iorni nelle aree interessate dal contagio
– a chi ha pianificatola partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni, eventi sportivi, convegni e meeting in aree interessate dal contagio
Il Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia è previsto per le Piccole e Medie Imprese.
La garanzia, concessa gratuitamente stanzia in favore delle PMI che si trovano nella zona rossauna somma massima per singola impresa di 2.500.000 euro per un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
La garanzia prevede una copertura:
– dell’80% della somma totale dell’operazione di finanziamento, per gli interventi di garanzia diretta
– del 90% della cifra garantita dai Confidi o altri fondi di garanzia, per gli interventi di riassicurazione. Questo a condizione che le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Il Fondo di garanzia potrà essere esteso anche alle imprese ubicate vicino alla zona rossa.