LEGALE – L’amministratore può partecipare alla mediazione solo da delibera assembleare
Il Tribunale di Roma (sentenza del 10 dicembre 2018) ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva dichiarato improcedibile la domanda giudiziale proposta dal condominio, causa l’irregolare attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Il Tribunale, condividendo le ragioni del giudice di prime cure, ha affermato che ai sensi dell’art. 71 quater comma 3 disp. att. c.c., l’amministratore di condominio può partecipare al procedimento di mediazione solo previa delibera di autorizzazione da parte dell’assemblea. E ciò in quanto, se da un lato la legge legittima l’amministratore ad agire per la riscossione dei contributi autonomamente, a prescindere da una delibera assembleare (art. 1130 comma 4 c.c. e 63 disp. att. c. c.), dall’altro lato prevede una norma specifica in materia di legittimazione dell’amministratore a partecipare al procedimento di mediazione, distinguendo in tal modo le due posizioni.
D’altra parte, afferma il Tribunale, tale soluzione trova la sua motivazione nella finalità sottesa alla procedura di mediazione che presuppone il potere di disporre della lite, facendo salva, ad ogni modo, la possibilità per l’assemblea di decidere se ratificare o meno la proposta di mediazione.