LEGALE – Finalmente arrivano le Sezioni Unite sull’assegno di divorzio

LEGALE – Finalmente arrivano le Sezioni Unite sull’assegno di divorzio

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Dopo la rivoluzione operata dalla “sentenza Grilli”, le Sezioni Unite hanno finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale relativo ai criteri di attribuzione e di determinazione dell’assegno di divorzio. La recente sentenza n. 18287 del 2018, se da un lato ha ribadito il superamento del “tenore di vita” quale parametro di determinazione dell’assegno di divorzio ha, allo stesso tempo, aggiunto degli importanti correttivi in modo da fornire al criterio dell’autosufficienza economica l’elasticità necessaria ad adattarsi alla molteplicità di modelli e di contesti familiari.

 

In particolare, la Suprema Corte ha affermato la necessità di tener conto, quale parametro necessario, del contributo fornito dal coniuge richiedente alla gestione della vita familiare invitando la Corte di merito ad attenersi al principio di diritto secondo il quale “ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“.