LEGALE – In caso di malattia, il tour operator deve restituire la somma pagata
Se l’acquirente del pacchetto vacanze deve rinunciare alla partenza a causa di una malattia sopravvenuta, il Tour operator è tenuto a restituire la somma pagata come prezzo dell’intera prestazione.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18047/2018, ha rigettato il ricorso proposto da una società condannata in primo e secondo grado alla restituzione della somma ricevuta da una coppia che non era potuta partire per il viaggio sperato a causa di una malattia che aveva colpito uno dei due il giorno prima della partenza.
La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente inquadrato la fattispecie nell’ipotesi in cui la causa del contratto diveniva inattuabile per causa di forza maggiore, quale era l’impedimento grave ed imprevedibile che non aveva consentito ai contraenti di fruire del pacchetto turistico. Esclusa, infatti, qualsiasi confusione tra causa e motivi del contratto, il Tribunale non aveva fatto altro che dare vita alla figura della “causa in concreto” intesa quale “scopo pratico del contratto, sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare”.
Nel ritenere infondato anche il secondo rilievo, la Suprema Corte ha inoltre ricordato che la risoluzione per impossibilità sopravvenuta non si ha solo quando è divenuta impossibile l’esecuzione da parte del debitore ma anche quando è divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione da controparte, verificandosi in questo caso il venir meno della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto.