LEGALE – Gravano sul comodatario le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili
Con la sentenza n. 15699 del 2018 la Corte di Cassazione ha precisato che, sebbene le spese di manutenzione straordinaria ricadono generalmente sul comodante proprietario della cosa comodata, non sussiste in capo a quest’ultimo un’obbligazione di manutenzione straordinaria atteso che il comodante non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all’uso a cui il comodatario intende destinarla.
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che il comodante sia gravato da un’obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso solo laddove esistesse una corrispondente obbligazione, in capo al comodante stesso, di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò non è smentito neanche dalla lettera dell’art. 1808 c.c. secondo la quale il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese fatte sulla cosa comodata, senza allo stesso tempo prevedere che il comodante sia tenuto ad effettuarle.
La stessa norma non prevede un obbligo per il comodatario di effettuare quelle spese straordinarie, che sono necessarie, e dunque rimborsabili, solo qualora siano anche urgenti. Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha concluso che l’art. 1808 comma 2 c.c. si limita a stabilire che le spese di manutenzione straordinaria sostenute da comodatario sono rimborsabili solo quando presentano i requisiti della necessità ed urgenza.
Al contrario, se le spese di manutenzione straordinaria non sono riconducibili alla categoria delle spese necessarie ed urgenti, e il comodatario decida di affrontarle potendo liberamente decidere se provvedervi o meno, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.