LEGALE – È nulla la rinuncia preventiva all’indennità di avviamento nelle locazioni commerciali

LEGALE – È nulla la rinuncia preventiva all’indennità di avviamento nelle locazioni commerciali

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In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda principale rilevando che, nel contratto di locazione, le parti avevano concordemente escluso la corresponsione dell’indennità di avviamento di cui si era tenuto conto nella determinazione del canone.

 

La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di primo grado. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15373 del 2018 (pubbl.13/06/2018), accoglieva il ricorso, cassando con rinvio la sentenza del giudice di merito. La Suprema Corte ha ricordato che, l’art. 79 della legge n. 392 del 1978, è una norma volta a tutelare i diritti del conduttore, dalla possibile elusione degli stessi prima ancora che siano sorti.

 

Richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità, gli ermellini hanno ribadito che, solo dopo la conclusione del contratto, quando conduttore e locatore si trovano in una situazione paritaria, le parti possono negoziare in ordine ai diritti nascenti dal contratto e, in particolare, transigere in merito all’indennità di avviamento a cui è ben possibile rinunciare solo nel momento in cui tale diritto è stato acquisito.

 

La sanzione di nullità prevista dall’art. 79 della legge n. 392 del 1978, infatti, non coinvolge gli accordi conclusi dal conduttore, già in possesso del bene, per regolare situazione giuridiche patrimoniali già sorte anche eventualmente rinunciando a diritti disponibili. Al contrario, la clausola in cui si prevede la rinuncia preventiva all’indennità di avviamento non può che essere affetta da nullità dal momento che condiziona l’insorgenza di un diritto ancor prima del suo insorgere e attribuisce, allo stesso tempo, un vantaggio al locatore in contrasto con la disciplina normativa.