LEGALE –  L’azienda risponde dei comportamenti illegittimi anche se non c’è mobbing

LEGALE – L’azienda risponde dei comportamenti illegittimi anche se non c’è mobbing

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Il datore di lavoro risponde dei comportamenti illegittimi anche quando non c’è mobbing. Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 16256 del 2018 (pubbl. 20/06/2018). Il Tribunale prima, la Corte d’Appello poi, avevano disconosciuto la sussistenza di comportamenti vessatori e discriminatori ai danni del lavoratore. Allo stesso tempo, i giudici di merito accertavano l’illegittimità di quattro sanzioni disciplinari, respingendo tuttavia le domande risarcitorie.

 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore ricordando che sussiste una responsabilità risarcitoria quando, pur ritenendosi inconsistenti i profili di una condotta vessatoria generale e complessiva, sia accertata l’illegittimità di taluni comportamenti indipendentemente dal fatto che questi  possano configurare o meno una condotta di mobbing.

 

Ciò che interessa, sostiene la Suprema Corte, non è il richiamo alla figura sostanzialmente descrittiva del mobbing, quanto piuttosto il verificarsi di comportamenti che possano danneggiare il lavoratore. Pertanto, i giudici di merito, nel dichiarare l’illegittimità delle sanzioni irrogate al lavoratore, avrebbero dovuto valutare se i comportamenti coinvolti nella richiesta risarcitoria avevano causato i pregiudizi dedotti dal lavoratore alla stregua di una corretta valutazione dell’art. 2087 c.c. applicabile non solo nei casi in cui sussista una condotta vessatoria complessiva ma anche rispetto ai singoli comportamenti illegittimi i quali, anche considerati isolatamente, minano la l’integrità psicofisica del lavoratore dando così luogo alla responsabilità del datore.