LEGALE – Locazione: la registrazione tardiva sana la nullità
Come per i contratti di locazione commerciale, anche per i contratti di locazione abitativi è possibile la registrazione tardiva, la quale può sanare la nullità per violazione di norme imperative, dovuta alla mancata registrazione del contratto.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20858/2017. La vicenda riguarda una controversia nata tra una società e un privato per ottenere la restituzione di un suo immobile e farsi pagare un’indennità per l’occupazione senza titolo dello stesso.
A sua discolpa l’inquilino deduceva la presenza di un contratto di locazione formalmente stipulato per 12 mesi, a decorrere dal 1° dicembre 2007, ma registrato solo nel gennaio 2014, ai sensi della norma ex articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 23/2011, norma che in seguito è stata dichiarata incostituzionale.
In primo grado il Tribunale aveva condannato l’inquilino all’abbandono dell’immobile e al pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo, non essendoci di fatto una registrazione dell’immobile ed essendo la registrazione del 2014 non riferibile a esso.
Per la Corte d’Appello, invece, il contratto di locazione è valido, e dichiara nulla invece solo la clausola relativa alla sua transitorietà. La registrazione tardiva del contratto di locazione stipulato tra le due parti non costituisce un ostacolo alla sua validità. Si trattava infatti un contratto ordinario che partiva dal primo dicembre 2007 e con scadenza il 30 novembre 2015.
Per la Corte di Cassazione la decisione è in linea con l’indirizzo giurisprudenziale riferito nello specifico alle locazioni commerciali, ma che può essere applicato anche alle locazioni per uso abitativo.
Secondo gli Ermellini, se è vero che registrazione tardiva salva il contratto, il conduttore deve comunque pagare tutti i canoni di affitto ed è stata quindi rigettata la richiesta del ricorrente di ottenere la restituzione delle somme versate per il periodo precedente alla registrazione del contratti