LEGALE – Danni da nubifragio, quando paga il Comune
In caso di nubifragi o forti piogge, spesso gli enti locali intervengono dopo il danno: quando i sistemi di scolo non riescono a contenere l’acqua che straripa trasformando strade in fiumi e negozi, cantine e garage in piscine. Per i proprietari c’è la possibilità di essere risarciti dal Comune e in quali casi?
Se il Comune non svolge il suo compito di “custode” e quindi non adempie ai suoi obblighi di manutenzione e controllo sulla cosa custodita, sarà responsabile per i danni causati dagli agenti atmosferici quali alluvioni o piogge violente. I privati potranno quindi chiedere il risarcimento danni qualora il sistema di condutture e le grate e i tombini intasati provochino allagamenti di negozi e garage.
Così ha deciso la Cassazione nell’Ordinanza n. 18856 del 28 luglio 2017. La vicenda, un Ente Comunale era ricorso in Cassazione dopo essere stato condannato a risarcire un privato per i danni subiti nella sua autorimessa sommersa da acqua e fango in seguito a un forte temporale.
La Suprema Corte ha ricordato che l’Amministrazione deve provvedere a una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade e delle loro pertinenze e arredi, pertanto, è responsabile anche per le cose in custodia.
Il Comune in questione era pertanto tenuto a dimostrare che il danno era “fortuito” e quindi inevitabile anche con una condotta diligente. La Cassazione ha precisato inoltre che forti piogge o nubifragi non possono essere considerate eventi eccezionali o imprevedibili, pertanto se si sono verificati allagamenti è responsabilità del Comune che non ha provveduto alla corretta manutenzione di sistemi di scolo delle acque piovane.
Nel caso in esame, la cattiva manutenzione e pulizia delle strade ha causato l’allagamento dell’autorimessa privata. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso spiegando che, se il Comune avesse adempiuto ai suoi obblighi, il danno non si sarebbe verificato o sarebbe stato di minore entità.
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