LAVORO – Buoni pasto: cosa cambia dal 9 settembre

LAVORO – Buoni pasto: cosa cambia dal 9 settembre

lavoro - buoni pasto cosa cambia

Buoni pasto: è entrato in vigore il 9 settembre il Decreto del MISE con le nuove regole di uso e consumo del servizio sostitutivo di mensa. Tra le novità, i buoni pasto saranno spendibili anche negli agriturismi e nei mercatini, fino a un massimo di otto ticket per volta, e sono utilizzabili per l’intero loro valore, ossia non è previsto il resto.

 

Vediamo nello specifico gli esercizi autorizzati a erogare il servizio:

 

  • La somministrazione di alimenti e bevande
  • Le mense aziendali e interaziendali
  • La vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, di prodotti alimentari
  • La vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari
  • La vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese
  • Gli agriturismi per quanto riguarda la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda
  • Gli esercizi che prevedono la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca
  • La vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. Possono avere infine forma cartacea o elettronica.

 

Buoni pasto: caratteristiche tecniche

 

buoni cartacei devono riportare:

 

  • Il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro
  • La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione
  • Il valore facciale espresso in valuta corrente
  • Il termine temporale di utilizzo

Uno spazio è riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato.

 

  • La dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

 

I buoni pasto elettronici devono riportare:

 

  • La data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato.
  • L’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.