LAVORO – Lavoratori precoci: le prime istruzioni dell’INPS
In data 16 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. n. 87 in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.
Dal 1° maggio il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato viene ridotto a 41 anni per i lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Il primo requisito è il possesso, da parte del lavoratore, di 12 mesi di contribuzione prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
Il lavoratore deve inoltre trovarsi in una delle seguente condizioni:
- Stato di disoccupazione e aver concluso da almeno 3 mesi la prestazione per la disoccupazione spettante
- Assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, l’unito civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave
- Riduzione della capacità lavorativa di grado almeno pari al 74%;
- Lavoratore dipendente in una delle professioni faticose (allegato A al D.P.C.M.) o addetti alle mansioni usuranti come identificate dal D.lgs n. 67/2011
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra riportati, o che in via prospettica li potrebbero avere entro il 31 dicembre 2017, dovranno presentare domanda entro il 15 luglio 2017. Dagli anni successivi le domande dovranno essere presentate entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande presentate successivamente a tali date, ed entro il 30 novembre, saranno valutate solo se vi siano risorse residue disponibili.
All’interno della circolare Inps di riferimento vengono dettagliatamente indicati i documenti da allegare alla domanda per l’attestazione dei requisiti necessari per l’accesso alla prestazione.
L’Istituto, tramite i propri archivi e grazie a uno scambio di informazioni con gli altri Enti e il Ministero del Lavoro procederà alla verifica delle informazioni trasmesse.
L’attività di monitoraggio permetterà di verificare le risorse disponibili. L’Istituto entro il 15 ottobre (per il 2017) ed entro il 30 giugno (per i successivi anni) comunicherà l’esito della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
La domanda di pensione dovrà essere presentata in modalità telematica e dovranno sussistere tutti i requisiti e le condizioni previste, oltre che al riconoscimento positivo delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Si ricorda infine che l’attività lavorativa dovrà essere completamente cessata, che vi è incumulabilità del trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente e autonomo e comporterà una sospensione del trattamento. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata.
Dal 1° gennaio 2019 al requisito ridotto dei 41 anni si applicherà il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
Fonti: Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 20 , Circ. Inps 16 giugno 2017, n. 99