LEGALE – Il danno da straining, una forma più lieve del mobbing
Anche la forma di mobbing più lieve potrà essere risarcita: così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 3291/2016. Si chiama straining e si tratta di un evento sporadico di vessazione del lavoratore.
La parola straining, dall’inglese to strain, mettere sotto pressione, indica una situazione di disagio psicofisico del lavoratore causato da un’azione molesta generalmente da parte di un superiore. Perché sussista lo straining, gli effetti negativi devono essere di durata costante nel tempo e la vittima deve essere in condizione di inferiorità rispetto all’aggressore.
Rientrano nella casistica dello strainig, per esempio, il demansionamento, la dequalificazione o la privazione degli strumenti di lavoro. Azioni isolate “one shot” con lo scopo preciso di peggiorare definitivamente la condizione lavorativa dei soggetti convolti, e conseguentemente causa di danno alla salute psicofisica per questi ultimi.
Lo straining si differenzia dal mobbing che ha carattere di sistematicità di un’azione ostile da parte del datore di lavoro e/o dei colleghi di lavoro. Per ottenere il rimborso del danno da mobbing è necessario che il lavoratore dimostri, e qui è il punto difficile, il nesso causale tra condotte vessatorie subite sul luogo di lavoro e la propria situazione di stress.
La Cassazione ha ritenuto che anche laddove le condotte siano isolate ma in grado comunque di determinare una condizione di stress del lavoratore, questo debba essere risarcito in ogni caso, dando così vita a una nuova forma di mobbing.
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