LAVORO – Inps: le linee guida sulla CIGO

LAVORO – Inps: le linee guida sulla CIGO

lavoro - Inps: CIGO le novità

Nel messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, l’Inps recepisce le indicazioni politiche relative all’interpretazione e all’applicazione dei nuovi criteri introdotti dai provvedimenti Dlgs. n. 148/2015 e DM 95442/2016, adottate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella delibera n. 5 del 21 marzo 2017.

 

Tra i temi trattati nel documento ricordiamo alcuni punti importanti:

 

Richiesta di completamento dell’istruttoria per la presentazione delle domande

L’Inps precisa che in tutti i casi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di CIGO per mancanza di elementi valutativi, la sede competente dovrà chiedere all’azienda ogni elemento necessario per completare l’istruttoria, al fine di consentire all’azienda di sanare le carenze documentali della richiesta o della relazione tecnica, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

Ripresa dell’attività aziendale

Se, in seguito alla presentazione della domanda di CIGO, l’azienda riprende la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà. L’avvenuta ripresa dell’attività sana anche l’eventuale mancanza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.

 

Mancanza di lavoro o di commesse

L’Inps afferma anche che per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale “mancanza di lavoro o commesse”, il conseguimento di nuove commesse costituisce uno degli indici con cui si denota la possibilità di ripresa dell’azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di questa valutazione.

Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica.

 

Bollettini meteo

A proposito degli eventi legati al meteo nel messaggio si afferma che, anche se le imprese dovranno sempre autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.

 

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