FISCALE – Reati tributari: è responsabile anche l’amministratore di diritto
La Corte d’appello di Caltanisetta confermava la sentenza di condanna a otto mesi di reclusione dell’imputata accusata di omessa presentazione di dichiarazione dei redditi dell’anno 2007, con un’evasione d’imposta di oltre 287.000 euro. L’imputata aveva promosso ricorso per cassazione.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso in ordine alla genericità e inammissibilità dei due principali motivi di doglianza presentati dalla difesa.
Innanzitutto, l’assenza di poteri gestionali dell’imputata, quale amministratore di diritto, che invece faceva capo al coniuge quale effettivo proprietario dell’impresa e amministratore di fatto (e da cui era separata), non significa l’esclusione di responsabilità penale in presenza di un illecito. La Suprema Corte ritiene infatti che coloro i quali, sia pur privi di cariche nella società, abbiano partecipato alla condotta illecita, concorrano essi stessi al reato.
In secondo luogo, l’eccezione che riguardava la non fruibilità del verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contenente accertamenti eseguiti presumibilmente anche in un momento successivo al riscontro dell’avvenuto superamento delle soglie di punibilità è stato considerato infondato.
Il verbale di constatazione della Guardia di Finanza ha infatti carattere di documento di natura extraprocessuale di carattere amministrativo, elencabile tra gli atti irripetibili acquisibili nel fascicolo del dibattimento.